Statuto
STATUTO
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA DELLA PROVINCIA DI RIMINI ETS
Art. 1 – DENOMINAZIONE
- È costituita una associazione denominata “ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA DELLA PROVINCIA DI RIMINI (in breve “ISREC RN”) ETS” (in seguito anche “Istituto”), membro dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, riconosciuto giuridicamente con legge 16 gennaio 1967 n. 3, oggi “Istituto Nazionale Ferruccio Parri, Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea”.
- L’associazione fonda la propria attività sui valori ispiratori della Resistenza e sugli ideali dell’antifascismo, democrazia, libertà, pluralismo culturale espressi nella Costituzione, nel Codice Civile e nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’E., nonché in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 117 del 03/07/2017 e s.m.i. “Codice del Terzo settore”.
Art. 2 – SCOPI E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
- L’Istituto intende esercitare in via principale e senza scopo di lucro, attività di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali:
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, anche editoriali (d.lgs. 117/17, 5, c. 1, lett. i);
- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L. 53 del 28/03/2003 e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (d.lgs. 117/17, art. 5, c. 1, lett. d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (d.lgs. 117/17, 5, c. 1, lett. f);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (d.lgs. 117/17, 5, c. 1, lett. h);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (d.lgs. 117/17, art. 5, c. 1, lett. w);
- organizzazione e gestione di attività turistiche con finalità culturali e sociali (d.lgs. 117/17, 5,
- 1, lett. k);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (d.lgs. 117/17, art. 5, c. 1, lett. v).
In particolare, nell’ambito delle suddette attività di interesse generale, l’Istituto si propone di:
- reperire e curare in modo da consentire la consultazione da parte di ricercatori, studenti e di chi ne abbia interesse la raccolta delle testimonianze, dei documenti, delle pubblicazioni e di tutto ciò che riguarda la storia contemporanea con particolare riferimento al fascismo, all’antifascismo, alla Guerra di Liberazione e alla storia del secondo dopoguerra;
- promuovere la conoscenza anche attraverso l’organizzazione di seminari, convegni, l’attribuzione di borse di studio e di ricerca, della formazione e sviluppo dello Stato democratico e repubblicano in Italia e del suo ordinamento costituzionale con particolare riferimento ai movimenti politici e militari della lotta di liberazione;
- contribuire allo sviluppo e all’aggiornamento dell’insegnamento della storia nelle scuole anche collaborando alla predisposizione e attuazione di programmi didattici intesi a diffondere nelle scuole la conoscenza della storia contemporanea;
- collaborare per la realizzazione di iniziative coerenti con le suddette finalità con università, istituti culturali, centri di ricerca, scuole, Enti locali facendo ricorso anche ad apposite
- L’Istituto potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla
Art. 3 – SOCI
- Il numero di soci è Possono aderire all’Istituto gli enti locali, le persone fisiche e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato senza fini di lucro, che condividono i valori dell’antifascismo e della Resistenza, i principi informatori, gli scopi e le finalità dell’Istituto. L’accoglimento delle istanze di ammissione a socio deve essere deliberato dal Comitato direttivo ai sensi dell’art. 11 lett. M del presente Statuto nella prima riunione utile del Comitato direttivo stesso. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. La qualità di socio comporta per tutti l’accettazione integrale del presente Statuto e il versamento della quota associativa.
In caso di diniego di ammissione, che dovrà essere motivato e comunicato in forma scritta dal Comitato direttivo, il candidato socio non ammesso potrà chiedere, entro 15 gg dalla comunicazione di rigetto, che si pronunci l’Assemblea dei soci, nella prima riunione utile.
Tutti i soci, persone fisiche e giuridiche, hanno diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette e hanno diritto al voto i soci iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati.
I soci maggiorenni hanno diritto di votare in merito all’approvazione dei rendiconti consuntivi, alle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina del presidente e dei componenti gli organi direttivi e di controllo.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
I soci iscritti da meno di un mese possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.
Per i soci minori di età il diritto di votare in Assemblea è esercitato sino al compimento del 18° anno di età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E’ esclusa la partecipazione del minore all’elettorato passivo.
Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali e in particolare potrà prendere visione delle delibere assunte dagli organi sociali, facendone richiesta al Presidente; tale operazione avverrà presso la sede legale dell’Istituto o presso il luogo in cui i libri sociali vengono conservati. La richiesta motivata di visionare altri documenti potrà e dovrà essere soddisfatta, sempre nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali (privacy).
- I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi sociali;
- al pagamento o rinnovo della quota associativa annuale, entro il termine stabilito dal Comitato
Il socio può essere dichiarato decaduto per mancato versamento della quota associativa nei termini previsti, nonché essere escluso dall’Istituto per gravi inadempienze agli obblighi statutari e per aver compiuto atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità dell’Istituto medesimo.
L’esclusione è deliberata dal Comitato direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio.
Il socio che non rinnovi la propria adesione associativa attraverso il pagamento della quota annuale, entro il termine stabilito dal Comitato direttivo, sarà informato della sospensione dalle attività dell’Associazione, e qualora non provveda a regolarizzare la propria adesione, verrà dichiarato decaduto, senza ulteriore formalità.
Ogni socio ha facoltà di recesso. La decisione va comunicata per iscritto al Presidente dell’Istituto nei termini previsti dall’art. 24 del C.C.
I soci recedenti o esclusi non possono pretendere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Istituto.
Art. 4 – PATRIMONIO
- Il patrimonio dell’Istituto è dato:
- dalle quote sociali;
- dalle eventuali rendite patrimoniali ed eventuali proventi delle attività sociali;
- da contributi finalizzati alla realizzazione di specifiche iniziative;
- da donazioni, eredità, legati, erogazioni liberali di quanti apprezzino e condividono gli scopi dell’Istituto che abbiano volontà di contribuire al loro conseguimenti;
- da proventi che possono pervenire all’Istituto in forza di norme legislative nazionali o regionali;
- dal patrimonio librario o documentario, di arredi e strumenti vari e altri beni, mobili o immobili, che l’Istituto possiede.
- I beni archivistici e bibliografici, materiali e immateriali, conservati e gestiti dall’Istituto sono beni inalienabili poiché dichiarati di “notevole valore storico” dalla Soprintendenza archivistica e Bibliografica dell’Emilia-Romagna.
- Il patrimonio dell’Istituto, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle proprie finalità. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
Art. 5 – DURATA
L’Istituto avrà durata fino al 31 Dicembre 2072. L’Assemblea potrà deliberare la sua prosecuzione con la maggioranza degli aventi diritto.
Art. 6 – ORGANI DELL’ISTITUTO
- Organi dell’Istituto sono: Assemblea, Comitato direttivo, Presidente, Revisore Unico. Gli incarichi sociali sono svolti a titolo gratuito.
Art. 7 – L’ASSEMBLEA
- L’Assemblea è composta dalle persone fisiche socie dell’Istituto ed eventuali persone giuridiche e Amministrazioni Locali socie.
Ogni membro componente l’Assemblea dispone di un solo voto: può anche farsi rappresentare con delega scritta da un altro membro dell’Assemblea. Al delegato non possono essere attribuite più di tre deleghe. Non può essere attribuita delega ai componenti del Comitato direttivo nei casi di cui all’art. 21 C.C. secondo comma.
Art. 8 – CONVOCAZIONE
- L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Istituto o in caso di suo impedimento dal Essa si riunisce almeno una volta l’anno in via ordinaria, per l’approvazione del bilancio preventivo e del programma annuale e/o poliennale e per l’approvazione del conto consuntivo, sulla base delle proposte del Comitato direttivo.
Può essere convocata in via straordinaria per deliberare in merito agli oggetti di sua competenza e su ogni questione le venga demandata dal Comitato direttivo. Deve essere convocata qualora ne faccia richiesta motivata un decimo degli associati.
L’Assemblea ordinaria o straordinaria viene convocata con lettera semplice o tramite posta elettronica, spedita ai soci almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza.
Nella convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e gli oggetti da trattare.
- L’Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei In seconda convocazione, l’Assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, ad eccezione della deliberazione relativa al successivo art. 9 lett. i).
L’Assemblea in forma straordinaria convocata per la modifica di statuto, è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno tre/quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti (siano essi intervenuti o rappresentati per delega), in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre/quarti degli associati.
- L’Assemblea può tenersi per audio o video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sull’ordine del La riunione, salvo espressa diversa collocazione, si ritiene svolta nella sede dell’Istituto.
Art. 9 – COMPITI
- Spetta all’Assemblea:
- approvare il programma annuale e/o poliennale dell’Istituto;
- approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi;
- approvare le modalità di elezione del Comitato direttivo;
- revocare i componenti del Comitato direttivo qualora si verifichino comportamenti incoerenti con i principi espressi nel presente statuto;
- nominare e revocare l’Organo di controllo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l’eventuale pianta organica dell’Istituto;
- deliberare, su proposta del Comitato direttivo, in merito all’esclusione degli associati, i quali siano venuti meno allo Statuto o che abbiano compiuto atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità dell’Istituto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l) approvare le modifiche al presente Statuto;
- m) deliberare su ogni questione le venga sottoposta dal Comitato direttivo;
- n) deliberare su proposta del Comitato direttivo, in merito alle quote sociali;
- o) deliberare, col voto favorevole dei 3/4 degli associati, in merito allo scioglimento dell’Istituto e alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto disposto dallo Statuto, nominando altresì il/i liquidatore/i, ovvero la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Istituto.
- Di ogni adunanza dell’Assemblea va redatto specifico verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario nominato dall’Assemblea.
Art. 10 – COMITATO DIRETTIVO
- Il Comitato direttivo è composto da un numero non inferiore a dieci membri e non superiore a quindici, eletti con le modalità stabilite dall’Assemblea dei soci.
- Il Comitato direttivo dura in carica 3 esercizi e si riunisce su convocazione del/della Presidente almeno quattro volte l’anno. Il Comitato direttivo è inoltre convocato qualora ne facciano richiesta motivata almeno 1/3 dei suoi componenti. Per la validità delle adunanze del Comitato direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le funzioni. Qualora taluno dei suoi componenti venga a cessare da tale funzione, l’Assemblea procede all’elezione di membri sostitutivi; tali membri restano in carica fino alla durata del Comitato direttivo in cui sono stati nominati.
- La convocazione del Comitato direttivo è fatta dal presidente dell’Istituto mediante avviso scritto oppure inoltrato con mezzo elettronico che accerti la ricezione da parte dei destinatari da diramarsi almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, la convocazione può essere inoltrata almeno due giorni prima a ciascun
La convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno delle materie da trattarsi. Delle riunioni del Comitato direttivo va redatto specifico verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario dell’Istituto o, in caso di assenza e impedimento, da uno dei componenti il Comitato direttivo all’uopo nominato dal Presidente o da chi ne fa le veci.
Art. 11 – COMPITI DEL COMITATO DIRETTIVO
- Spetta al Comitato direttivo:
- eleggere nel proprio seno Presidente e Vicepresidente dell’Istituto;
- deliberare in merito all’amministrazione e alla gestione dell’Istituto;
- deliberare in merito all’attuazione dei programmi approvati dall’assemblea generale;
- predisporre le linee programmatiche del piano annuale e/o poliennale per l’attività dell’Istituto;
- predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da presentare all’Assemblea generale entro i termini di legge;
- deliberare in merito all’eventuale assunzione e agli stipendi del personale dipendente dell’Istituto come pianta organica, all’eventuale compenso per il Direttore e il Segretario;
- deliberare in merito alla costituzione di commissioni scientifiche di consulenza storica, didattica e archivistica che assistano l’Istituto nelle iniziative culturali e nell’attività di ricerca e ai vari rapporti giuridici conseguenti;
- conferire incarichi e stabilire compensi da corrispondere a persone che, al di fuori di un rapporto di dipendenza organica con l’Istituto, prestino opera a favore dello stesso;
- nominare il Direttore che dura in carica quanto il Comitato direttivo che lo ha nominato e può essere rinominato, sempre per lo stesso periodo temporale, più volte; il Direttore partecipa alle riunioni del Comitato direttivo, e qualora non ne sia membro, con solo voto consultivo; può far constatare a verbale la propria opinione sulle varie deliberazioni;
- deliberare, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, in ordine all’ammissione dei soci;
- deliberare in merito al regolamento interno;
- compiere tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dal presente Statuto e dalle leggi all’Assemblea e al Presidente;
- proporre all’Assemblea di deliberare in merito alle quote sociali di cui all’art. 4 A) del presente Statuto;
- nominare il tesoriere dell’Istituto, anche fuori dal proprio seno e da quello dell’Assemblea.
Il Comitato direttivo nomina eventuali rappresentanti dell’Istituto nel Consiglio dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex INSMLI – Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia) o di altri Enti o Associazioni ai quali aderisce.
Art. 12 – PRESIDENTE
- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Istituto. Convoca, presiede e coordina l’Assemblea e il Comitato direttivo e ne fissa l’o.d.g. dei lavori. È tenuto all’esecuzione delle deliberazioni degli organi dell’Istituto. Il Presidente può delegare in tutto o in parte le sue competenze al Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni dal momento dell’elezione e possono essere rieletti per tre mandati
- Presidente, Vicepresidente e Direttore si riuniscono in Ufficio di Presidenza, per organizzare e coordinare le attività dell’Istituto.
Art. 13 – PERSONALE
- L’Istituto per il suo funzionamento può avvalersi di personale dipendente o con contratto d’opera e di personale dipendente da Enti pubblici, dallo Stato e da altre persone giuridiche pubbliche o private, messo a sua disposizione secondo i loro ordinamenti.
Art. 14 – DIRETTORE DELL’ISTITUTO
- È responsabile dell’attività culturale e scientifica dell’Istituto. Risponde dei suoi atti al Presidente e al Comitato direttivo. È tenuto all’esecuzione delle decisioni degli organi dell’Istituto in merito alle iniziative scientifiche e culturali da intraprendere.
Convoca e presiede le adunanze delle commissioni di cui all’art. 11 lett. h). Può essere nominato dal Comitato direttivo anche fra i non soci dell’Istituto.
Art. 15 – REVISORE UNICO DEI CONTI
L’Assemblea nomina il Revisore unico dei conti, anche se non iscritto nel registro dei revisori legali dei conti. Dura in carica tre anni.
Il Revisore Unico dei conti accerta la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili, effettua riscontri di cassa, controlla le risultanze dei bilanci preventivo e consuntivo, riferendone all’Assemblea dei Soci.
Il Revisore Unico dei conti partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo e esamina la rispondenza delle deliberazioni del Comitato Direttivo in rapporto alle norme statutarie.
Art. 16 – SEDE
- L’Istituto ha sede legale in Rimini. L’Istituto può spostare la propria sede legale anche in altro luogo del territorio comunale senza che ciò comporti modifica del presente Statuto. Può operare anche con uffici propri decentrati sul territorio provinciale e può dar vita e altre sezioni decentrate.
Art. 17 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
- In caso di estinzione o scioglimento dell’Istituto, il patrimonio librario e archivistico è devoluto alla Civica Biblioteca Gambalunga di Rimini, e il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del D.lgs. 3.7.2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) reso secondo le modalità ivi indicate, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente (assemblea) che perseguano fini riconducibili in tutto o in parte a quelli dell’Istituto o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Art. 18 – ANNO SOCIALE
- L’anno sociale e gli esercizi finanziari coincidono con l’anno solare e vanno dall’1 gennaio al 31 dicembre.
Art. 19 – NORME DI RINVIO E TRANSITORIE
- Per quanto non espressamente contemplato e regolamentato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, del D.lgs. 3.7.2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e le altre leggi vigenti in materia.
- Le modifiche relative alla disciplina dei mandati consecutivi si applicano a decorrere dai rinnovi degli organi successivi all’approvazione delle modifiche I mandati in corso di espletamento alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie non si computano ai fini del numero massimo di mandati consecutivi per Presidente e Vicepresidente di cui all’articolo 12, comma 1.